Il “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” è prevista dall’articolo 8 della nuova manovra anti crisi. Di cosa si tratta? “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
Le specifiche intese “possono riguardare la regolazionedelle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio“.
La manovra ha trovato l’appoggio di Confindustria e Cisl e Uil mentre non ci sta Cgil che giudica ingerente e inefficace la manovra che non rispetterebbe le autonomie delle parti. ”Appare unicamente una norma retroattiva in ragione di una singola azienda: la Fiat. Ma è un abitudine per un Governo che fa legge ‘ad personam’“.