La Corte di cassazione, con la sentenza 30552 del 2 agosto ha stabilito che il termine di prescrizione del delitto di occultamento di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000) decorre dalla data della verifica fiscale e viene interrotto dal decreto che dispone il giudizio, anche quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il tribunale di Pesaro aveva dichiarato l’improcedibilità nei confronti di un contribuente, tra l’altro, in ordine al reato di occultamento della documentazione contabile, giudicato estinto per prescrizione. Il procuratore generale presso la corte di appello di Ancona ha sostenuto che il termine di prescrizione aveva iniziato il suo decorso non dal 31 dicembre di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni (anni di imposta 1998, 1999 e 2000), bensì dalla data della verifica fiscale (13 luglio 2004).
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale e ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Pesaro, statuendo che “il reato di occultamento della documentazione contabile (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10) ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell’accertamento fiscale, dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione”.
Nello specifico mentre la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione (e, cioè, con la stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni), l’occultamento, che può realizzarsi con diverse modalità (nascondimento della documentazione, rifiuto di esibizione, o qualunque altra condotta che si riveli impeditiva della ricostruzione del volume di affari e dei redditi da parte degli organi verificatori), ha natura permanente e si protrae nel tempo.
La condotta antigiuridica, cioè, perdura finché è consentito il controllo da parte degli organi competenti dell’Amministrazione (quindi, sino allo spirare dei termini previsti dalle leggi tributarie per l’accertamento dell’ammontare dei redditi o del volume degli affari – articoli 57, Dpr 633/1972, e 43, Dpr 600/1973). Può cessare con l’interruzione dell’azione criminosa del contribuente, sia spontanea (esibendo i documenti occultati, prima, però, dell’inizio dell’azione penale – Cassazione, n. 5791/2008) sia per l’interveto di terzi (ad esempio, a seguito della contestazione dell’illecito). Non può, però, essere sanata grazie alla solerzia degli accertatori e alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova (Cassazione, nn. 39711/2009 e 37592/2008) o con una ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati (Cassazione n. 3057/2008).