La Commissione tributaria ha stabilito che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto annosuccessivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Con la Sentenza n. 63/21/11 la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte.