Confprofessioni ha dato delle delucidazioni circa l’agevolazione fiscale del 10% sugli incrementi di produttività. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Per accedere ai benefici occorre applicare il CCNL per i dipendenti degli studi professionali e aver fatto svolger un’attività lavorativa volta all’incremento della produttività, della qualità e redditività ai propri dipendenti, a prescindere dall’iscrizione a una delle associazioni aderenti a Confprofessioni.
Basterà applicare il regime agevolato della detassazione nel libro unico del lavoro e nei prospetti paga dei lavoratori interessati senza dover stipulare accordi interni allo studio. L’accordo è già stato sottoscritto da 15 regioni: Alto Adige (14 marzo), Emilia Romagna (22 aprile), Umbria (27 aprile), Toscana (29 aprile), Friuli Venezia Giulia (2 maggio), Lazio e Veneto (4 maggio), Sardegna (5 maggio), Lombardia e Piemonte (10 maggio), Marche (16 maggio), Liguria (1° giugno), Abruzzo (14 giugno), Puglia (28 giugno) e Valle d’Aosta (25 luglio).
Per poter godere della detassazione il lavoratore non deve aver percepito una somma superiore ai 40mila euro di reddito nel corso del 2010. Il limite di reddito assoggettabile all’imposta del 10% è infatti fissato a 6mila euro lordi.