La Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 14932/2011, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo valida la richiesta di rimborso dell’Irap pagata per anni addietro da un avvocato.
La sentenza della Corte, in particolare, stabilisce che il contribuente, qualora nella dichiarazione abbia assoggettato i propri redditi ad imposta non dovuta effettuando anche il relativo versamento, può chiederne la restituzione nel termine previsto dall’art 38 del Dpr 602/73.
Le dichiarazioni fiscali possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, sin in sede processuale, se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico