Sono cambiati i termini normativi per il riporto delle perdite fiscali, in presenza delle quali, le società dovranno subire una tassazione minima del 5,5%.
Con lo schema del decreto legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva per il 2011”), approvato il 30 giugno, il Consiglio dei Ministri è intervenuto sulla disciplina di riporto delle perdite fiscali. Nell’attuale regime, infatti, le perdite sono riportabili per l’intero ammontare nel quinquennio, in base all’art. 84 del TUIR.
Per effetto delle novità previste, invece, verrebbe eliminato il riferimento al quinquennio, e la perdita maturata in un periodo d’imposta potrebbe essere computata a riduzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% di ciascuno di essi. Quindi, in presenza di perdite fiscali da riportare, non sarà più consentito il totale abbattimento dell’imponibile, ma le società dovranno subire una tassazione minima del 5,5% (aliquota IRES sul 20% dell’imponibile fiscale).