La sentenza n. 12786 dello scorso 10 giugno, con cui la Corte di cassazione ha confermato alcuni principi in tema di parametri e studi di settore. In particolare viene resa legittima l’applicazione retroattiva degli strumenti applicati agli studi di settore.
Al centro della vicenda c’è un ricorso alla base del quale un contribuente critica:
- il modello dello studio di settore emanato successivamente all’anno di imposta oggetto di controllo sarebbe per tale ragione inapplicabile
- la Ctr non avrebbe comunque tenuto conto degli elementi emersi dallo studio, ma avrebbe deciso esclusivamente valorizzando la contumacia in appello del contribuente.
La pronuncia ha chiarito in merito che:
- la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione di parametri e studi di settore costituisce un insieme di presunzioni semplici
- la gravità, precisione e concordanza di dette presunzioni non è ex lege predeterminata ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente
- il contraddittorio è uno strumento indefettibile all’interno del procedimento e la mancata attuazione dello stesso provoca la nullità degli avvisi di accertamento emessi in sua assenza
- la costruzione della motivazione dell’accertamento deve richiamare gli elementi emersi e valutati in sede di contraddittorio mentre può limitarsi al solo richiamo degli standard esclusivamente nel caso di mancata presentazione del contribuente regolarmente convocato.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il contribuente ha l’onere, in sede amministrativa e in sede processuale, di contestare puntualmente l’applicazione dei coefficienti parametrici nonché di allegare e provare specifiche situazioni che renderebbero inadeguati al caso di specie gli standard considerati.
La Corte si pronuncia in merito all’illegittimità dell’applicazione retroattiva dello studio di settore, precisando che parametri e studi di settore costituiscono una procedura di accertamento unitaria, frutto di continue evoluzioni tese ad affinare e migliorare tali strumenti. Pertanto, l’applicazione dello strumento più recente garantisce maggiore affidabilità al risultato conseguito.