Sono stati forniti nuovi chiarimenti per quanto riguarda la gestione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti collegati agli incrementi di produttività e efficienza organizzativa mediante nuove istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro che hanno modificato alcuni principi emanati in precedenza.
E’ stato chiarito in particolare che gli importi assoggettati alla detassazione non concorrono alla formazione del reddito da indicare nel modello Isee, nel limite di 6mila euro, costituendo una sorta di franchigia: questa specifica è molto importante se si pensa che questa dichiarazione è finalizzata all’ottenimento di particolari prestazioni previdenziali e assistenziali da parte dei lavoratori. Infatti, il calcolo della situazione economia equivalente (Isee) è condizione essenziale per poter godere di servizi sociali quali le mense scolastiche e gli asili nido.
Si deve invece precisare come questi importi rientrino nel computo reddituale con riferimento a altre prestazioni, come l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno o la pensione sociale ecc.
i lavoratori, i quali, nel biennio 2008-2009, abbiano versato maggiori imposte derivanti dalla mancata applicazione della detassazione sui salari incentivanti (ad esempio per lavoro notturno e straordinario), potranno recuperare le differenze con la dichiarazione fiscale modello 730, se le stesse somme sono state esposte dal datore di lavoro sul modello Cud 2011.