Dallo scorso 6 giugno, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è Legge il nuovo Codice del turismo.
Il nuovo Codice abroga la principale fonte normativa del settore, e ridefinisce il concetto di impresa turistica: non più solo attività recettive, ma anche agenzie di viaggio e tour operator.
Inoltre, equipara le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di vario genere.
Il nuovo Codice titola: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.
Infatti, accanto agli articoli del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D.Lgs. 79/2011 che provvede direttamente a modificare il D.Lgs. 206/2005 (il Codice del consumo). La variazione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:
- contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,
- contratto di rivendita,
- contratto di scambio.