L’Agenzia delle Entrate torna sull’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rilevanti iva superiori all’importo di tremila euro a un mese dalla entrata in vigore del provvedimento. Lo fa con la circolare 24/E, con la quale indica i nuovi adempimenti alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).
Alla luce della nota vengono individuati esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe. Solo per il 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati sarà limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore ai 25mila euro, al netto dell’Iva. Contestualmente, i tempi di consegna della comunicazione sono stati allungati: i termini scadono infatti il 31 ottobre 2011.
Tra i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione ci sono i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tutte le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate, così come non è prevista alcuna comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.