Il consigliere segretario del Cnf. Andrea Mascherin, nel corso del convegno “Gli avvocati e il sistema giustizia” rilancia la necessità che si dia avvio ad una rapida approvazione veloce alla Camera della legge di riforma della professione forense e sospensione dell’efficacia della legge sulla mediazione obbligatoria in attesa della decisione della Corte costituzionale.
“La riforma dell’avvocatura, che mira ad una sua maggiore qualificazione, deve procedere di pari passo con la riforma costituzionale della giustizia”, ha ribadito Mascherin. “La separazione delle carriere, sulla quale siamo d’acordo, non deve compromettere la indipendenza della magistratura e richiede anche un’avvocatura rinnovata nel suo statuto e qualificata”. La riforma della professione forense, dopo il voto al senato, è ferma alla camera: “Occorre procedere alla sua approvazione”, ha rilanciato Mascherin.
Sulla necessità di riformare l’accesso è tornato anche Paolo Berruti, consigliere Cnf. “Un percorso rigoroso per l’accesso non è dettato da preconcetti misurati numericamente, ma i giovani aspiranti avvocati devono avere la garanzia che, superato il percorso d’accesso rigoroso, entreranno in un mercato vivo”.
Il vicepresidente del Cnf, Ubaldo Perfetti ha riassunto la riforma del titolo IV della Costituzione: “il progetto deve evitare la dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e che si ponga in pericolo l’indipendenza della magistratura”. Dunque: al pm non può essere sottratto il compito di garantire la legalità delle indagini; desta perplessità la norma sulla obbligatorietà dell’azione penale secondo “criteri stabiliti” che darebbe vita a un sistema di selezione dei reati da perseguire a seguito del quale la “giustizia perderebbe il suo carattere di imparzialità”; la responsabilità dei magistrati, pur nella necessità di renderla effettiva, non può perdere l’ancoraggio al dolo o colpa grave. Delicata è anche la questione del riconoscimento espresso all’avvocatura di una soggettività costituzionale, come prevede il ddl Pecorella: “Già oggi sono numerose le norme che offrono copertura costituzionale alla professione di avvocato, gli articoli 104, 135, 106, senza omettere l’articolo 24 che assicura rilievo costituzionale alla difesa tecnica garantita dall’avvocato”