Il contratto di rete (introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009) permette a più imprenditori di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete. La norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma comune di rete. Per accedere all’agevolazione, le imprese aderenti ad un contratto di rete devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune, o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati.
Con la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’agevolazione fiscale il presupposto della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale si intende soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utile in un’apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto. L’importo agevolabile non può superare 1 milione di euro.
Per fruire dell’agevolazione fiscale il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da parte di organismi abilitati come le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Tali Confederazioni di rappresentanza datoriale devono presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente l’elenco e i dati degli organismi, espressione delle Confederazioni stesse, abilitati a rilasciare l’asseverazione.
E’ istituito un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati. L’agevolazione opera ai soli fini IRPEF ed IRES (non riguarda pertanto l’IRAP) e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento. Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 ha riportato alcuni esempi di investimenti che possono considerarsi ammissibili tra i quali l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e di servizi o i costi per il personale. Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio. L’interruzione del regime di sospensione d’imposta si verifica al venir meno dell’adesione al contratto di rete. Tuttavia considerato che la norma intende agevolare il completamento del programma comune di rete solo in mancanza di tale completamento si verifica il venir meno del regime di sospensione di imposta.
Mirko Zago