Con circolare n. 76/2011, l’Inps definisce gli importi della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli, dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per l’anno 2011. Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2011, in Euro 51,47. Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.
- 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti ammontano a:
- per i maggiori di 21 anni
20,30% (per le zone normali)
17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni
17,80% (per le zone normali)
12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Anche per l’anno 2011 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2011 resta fissato il contributo nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
E’ stato determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli con un aumento del 1,60 % dell’aliquota vigente per l’anno 2009. Pertanto, l’Inps, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo. Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2011 tramite lo stesso modello F24.
Una scheda riassuntiva dei contributi, periodi e aliquote è presente qui.
Mirko Zago