Nell’accertamento sintetico (redditometro) anche la semplice disponibilità di un’autovettura è un elemento che testimonia la capacità contributiva, in mancanza di idonea prova contraria in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie al suo acquisto e al suo mantenimento (in quanto trattasi, per esempio, di somme già tassate o esenti). Questo canto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 9549 del 29 aprile in cui era implicato un agente di commercio per il quale come è noto il bene mobile registrato costituisce un bene strumentale.
Il solo possesso di un’autovettura da parte di un contribuente è sufficiente per l’applicazione dell’accertamento sintetico-redditometrico pur trattandosi di un bene strumentale all’attività di impresa dello stesso. Questo quanto deciso dalla Cassazione, a differenza di quanto sostenuto precedentemente la Commissione tributaria regionale accogliendo il ricorso del contribuente.
Il possesso del bene costituisce “…una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell’art. 2728 c.c., atteso che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva“. Ciò significa”…che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi rilevatori di capacità contributiva, non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma“.
La Corte ha voluto precisare che “…per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, è necessaria – a differenza di quanto è previsto per l’IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e ss., – l’annotazione del registro dei beni ammortizzabili, prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, in difetto della quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi costi ai fini IRPEF e ILOR“.
Mirko Zago