La Cassazione interviene sugli obblighi del sostituito affermando che il lavoratore è tenuto a inserire nella dichiarazione dei redditi i compensi percepiti in nero al fine di calcolare l’imposta. Quando la ritenuta non è stata operata dal datore “su emolumenti che comunque costituiscono componente di reddito”, è il lavoratore a dover provvedere alla dichiarazione dei relativi proventi al fine di consentire il calcolo dell’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.
Il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente in quanto “l’intervento del “sostituto” lascia inalterata la posizione del “sostituito”, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta”. La sentenza della Cassazione che regolamenta questo caso è la n. 9867 del 5 maggio 2011.