Il CNF per evitare abusi di ufficio tra gli avvocati ha reso noto che potranno essere effettuati controlli anche su chi risulta già iscritto all’albo degli avvocati al fine di garantire il massimo rispetto delle regole. Ancora una volta il problema sarebbe relativo all’acquisizione dell’abilitazione all’avvocatura in Spagna, dove i parametri fino a qualche tempo fa erano molto meno restrittivi che nel nostro Paese. Prima di procedere all’iscrizione all’albo il CNF vuole verificare l’effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese estero e il grado di conoscenza della lingua straniera ivi praticata. Spesso viene deciso di sospendere le domande di iscrizione in attesa dell’acquisizione delle predette informazioni in quanto mancherebbero informazioni al riguardo. Per migliorare la situazione e porre chiarezza nelle pratiche è stato deliberato di riesaminare tutte le iscrizioni effettuate fino ad oggi.
“Questa prassi”, evidenzia il Dipartimento delle politiche comunitarie, “ potrebbe configurare una violazione del diritto dell’Unione Europea, in particolare della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e dei principi di cui alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”.
Questo il parere del CNF: “E’ conforme allo spirito delle norme europee che gli ordini forensi svolgano un’attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria, casi di abuso del diritto dell’Unione Europea. Ritiene irragionevoli forme e prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Ritiene che non esorbiti dalle proprie competenze il Consiglio dell’ordine che effettui controlli anche sulle iscrizioni già disposte, perché il relativo potere-dovere di verifica rientra nel più generale potere di revisione degli albi regolato dalla legge. Ritiene infine che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti all’esito delle citate verifiche dovrebbero comunque salvaguardare l’affidamento incolpevole dei terzi e della clientela, evitando il rischio di travolgere attività difensive compiute in costanza dell’iscrizione poi revocata”.
Nel particolare si ritiene che il Consiglio dell’ordine conservi il potere di negare l’iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell’albo custodito, allorquando rilevi – alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria – che si versi in un caso di abuso del diritto dell’Unione europea. Contro tale decisione il richiedente può esperire i mezzi di gravame previsti dalla legge, che prevedono il reclamo dinanzi al Consiglio nazionale forense, e la eventuale impugnabilità delle sentenze di questo di fronte alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione.
Mirko Zago