Il reddito dell’agente di commercio si inquadra tra i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali previsti dall’art. 2195 del C.C.. Il riferimento ai fini delle Imposte dirette la definizione del reddito di impresa si trova all’art. 55 del TUIR 917/1986. L’attività può essere svolta in forma individuale o in forma societaria, ma la forma giuridica non comporta sostanziali differenze sulla determinazione del reddito. In qualità di Reddito d’impresa dovrà essere il Quadro RF, nel caso di contabilità ordinaria, o Quadro RG, in caso di contabilità semplificata, a seconda del regime di contabilità adottato.
La competenza riguarda per i ricavi da dichiarare
- Si considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione.
Per i costi da portare in detrazione
- Si considerano di competenza e sono quindi deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.
Il criterio della competenza applicabile a tutti i redditi di impresa si estende anche all’attività dell’agente, in quanto considerato rientrante in questa categoria reddituale. Le provvigioni spettanti risultano essere di competenza dell’esercizio in cui il preponente esegue la prestazione, ovvero, nell’esercizio in cui avviene la spedizione o la consegna dei beni mobili, l’ultimazione della prestazione del servizio, o la stipulazione dell’atto nel caso di immobili.
In caso di cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente ha diritto ad una indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.