la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8626 del 15 aprile 2011 ha stabilito che “I redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d’acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza“. Nel particolare la corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un professionista che, per il 1993, applicando il criterio di competenza e non quello di cassa, non aveva dichiarato i redditi effettivamente percepiti.
Secondo la pronuncia, la tesi del ricorrente non trova un fondamento normativo, in quanto la norma prevede che i compensi devono essere tassati in relazione all’anno in cui sono stati percepiti, e il principio del divieto di doppia imposizione fiscale – introdotto dall’articolo 67 del Dpr 600/73 – non può essere richiamato a sostegno della tesi del ricorrente.
Secondo quanto stabilito dalla legge infatti “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde“.
M. Z.