Da oggi non è piú necessario presentare il Durc per autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale (cosiddetti Cigo che erano ritenuti un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/06). Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n.5089/11 ha precisato che la Cigo non rientra nell’ambito dei benefici normativi per i quali è richiesto il Durc.
Rimangono soggetti al Durc i benefici quali gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici normativi sono le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale (contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro come cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni.
Mirko Zago