L’Agenzia delle Entrate in previsione della data per i pagamenti del 730 o modello Unico ha ritenuto necessario precisare con la risoluzione n. 35 del 25 marzo scorso che, in presenza di soli redditi derivanti da terreni e o fabbricati, nel limite di 500 euro, va incluso anche il reddito da abitazione principale. Per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nell’ipotesi considerata, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, poiché è a tutti gli effetti un reddito fondiario.
Al fine di porre un esempio citiamo quello riportato anche nella risoluzione: “Un contribuente che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. Il reddito complessivo così composto, pur essendo formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250,00 euro, valore superiore al limite di 500 euro e, pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. L’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito pari a 800 euro“.