Non hanno l’obbligo di presentare il modello Unico Persone fisiche i contribuenti che, nell’anno d’imposta, hanno posseduto:
- esclusivamente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.)
- esclusivamente redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
- esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti (se all’ultimo datore di lavoro è stato chiesto di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha pertanto effettuato il conguaglio) a cui si possono sommare eventuali redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000 euro, al quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.500 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.750 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, non sono state operate ritenute e il contribuente ha un’età non inferiore a 75 anni
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 4.800 euro, al quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante non deve essere rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente
- redditi da pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e un ammontare non superiore a 7.500 euro, a cui si sommano redditi di terreni per un importo massimo di 185,92 euro e di fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro
- soltanto redditi esenti: per esempio, le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio (quelle per corsi di perfezionamento, specializzazione o dottorato di ricerca, quelle bandite nell’ambito del programma “Socrates”, ecc.), le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 7.500 euro
- soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (per esempio, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali)
- soltanto redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato).
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il contribuente non obbligato a tenere le scritture contabili è in ogni caso esonerato dalla presentazione della dichiarazione, se l’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per tipo di reddito posseduto nonché delle ritenute subite, non è superiore a 10,33 euro. Inoltre, anche quando non si è obbligati, è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
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