di Matteo SANTINI e Fabrizio BRUNI, Avvocati in Roma
Il rapporto dell’avvocato con i media è una questione molto delicata, dibattuta e attuale.
L’articolo 18 del codice deontologico forense stabilisce che:
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. È consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
A bene vedere, le disposizioni di cui all’articolo 18 contengono riferimenti più o meno diretti anche ad altre norme e doveri codificati del codice deontologico. Tant’è che in molti casi, a seguito del comportamento dell’avvocato, posto in essere in presunta violazione dell’articolo 18, viene aperto un procedimento disciplinare dove viene contestata non solo la violazione dell’articolo 18 ma anche la violazione di altri articoli del codice.
Comprendiamo pertanto come, la disposizione di cui all’articolo 18 debba essere necessariamente rapportata e coordinata con altre disposizioni del codice deontologico di carattere generale.
Il principio in base al quale ciascun individuo, avvocato compreso, possa comunicare o intrattenere rapporti con la stampa o con i media è contenuto nella Costituzione, la quale all’articolo 21 afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Esistono però delle limitazioni, dettate nel caso degli avvocati, dal ruolo e dalla funzione che l’avvocato esercita e dalla posizione che gli riveste.
Certamente nell’intrattenere rapporti con i media e con la stampa l’avvocato dovrà rispettare anche l’articolo. 5 che concerne i doveri di probità, dignità e decoro. In particolare; “l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro“. (Vediamo quindi come la disposizione dell’articolo 5 sia strettamente connessa all’articolo 18 nella parte in cui parla di “discrezione” e di “divieto di sollecitare interviste“).
L’avvocato ha il dovere di muoversi ed agire nel rispetto del decoro che il suo ruolo impone; ed anche agire con prudenza; e questo non solo nell’adempimento del proprio mandato professionale ma anche nella vita di tutti i giorni; in tutti quei comportamenti ed in quelle azioni che possono essere solo indirettamente connesse al suo ruolo di avvocato o che, addirittura, sono completamente svincolate dalla sfera professionale (sempre l’articolo 5 afferma infatti che “L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense“).
Altro dovere stabilito dall’articolo 18, imposto all’avvocato che intrattenere rapporti con la stampa è quello connesso alla riservatezza e alla discrezione. Dovere importantissimo e fondamentale per chi esercita la professione di avvocato.
Pertanto, ove l’avvocato rilasci interviste o partecipi a trasmissioni televisive, sarà sempre opportuno non parlare dei casi specifici che l’avvocato sta trattando in quel momento, se non nella misura in cui, le informazioni divulgate siano già di dominio pubblico (ad esempio perché si tratta di una caso mediatico, sul quale si conoscono particolari e risvolti della vicenda).
A nostro parere comunque, l’avvocato dovrebbe astenersi dal rilasciare interviste relative a procedimenti dei quali si sta occupando e ciò in quanto, proprio per la sua conoscenza del caso e per la sua ovvia parzialità, le sue affermazioni potrebbero in qualche modo interferire sul sereno e corretto svolgimento del processo e trasferire il processo, dalla sua sede naturale (il tribunale) alla impropria sede televisiva.
Inoltre, esiste l’obbligo per l’avvocato di non rivelare i nomi dei clienti (ovviamente quando ciò non sia di dominio pubblico); e ciò vale ovviamente anche per quanto riguarda la rivelazione fatta ai giornali e ai media.
Accade ormai spessissimo che gli avvocati rilascino interviste o scrivano articoli su giornali o su riviste più o meno specializzate (sia cartacee che on line). E questo avviene nella maggior parte dei casi, non trattando questioni connesse a singoli procedimenti, ma semplicemente o scrivendo articoli di diritto o di presentazione del proprio studio e della propria attività professionale.
Sugli articoli che affrontano tematiche giuridiche nulla quaestio; è assolutamente ammissibile che l’avvocato possa contribuire mediante l’invio di articoli alla crescita scientifica.
La questione diventa più delicata quando l’avvocato scrive articoli e rilascia interviste che in modo più o meno palese, siano dirette a pubblicizzare la propria attività e le proprie competenze. A tal proposito, l’articolo 18 vieta all’avvocato, sempre nell’ambito dei rapporti con la stampa di “enfatizzare la propria capacità professionale“. Divieto che deve necessariamente essere connesso con le disposizioni, di natura generale, e quindi non riferite solo ai rapporti con la stampa, in materia di pubblicità dell’avvocato. Vale a dire gli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico.
Pertanto, l’avvocato che voglia tramite la carta stampata far conoscere il proprio studio o la propria attività, potrà farlo ma nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 e 17 bis (dovrà certamente evitare di parlare di percentuali di cause vinte, o inserire titoli inesistenti ed evitare di parlare di “eccellenza” “elevata competenza“; e cioè evitare tutte quelle espressioni che possano palesare una pubblicità di tipo elogiativo); potrà invece tranquillamente scrivere un articolo affrontando una tematica giuridica o trattando un istituto giuridico, inserendo alla fine il proprio nome ed i riferimenti dello studio.
È importante sottolineare che, affinchè si possa configurare un illecito disciplinare, il comportamento dell’avvocato che intende farsi pubblicità in modo non conforme al codice, deve essere volontario e consapevole.
Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.
Avv. Fabrizio BRUNI |bruniavv[at]inwind.it
Avv. Fabrizio Bruni del Foro di Roma. Avvocato civilista, esperto in diritto degli appalti, pubblici e privati, diritto della navigazione e delle assicurazioni. Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Romani e co – fondatore del Notiziario Giuridico stragiudiziale. Mette a disposizione una presentazione sulla formazione continua degli avvocati sul sito: www.associazionedegliavvocatiromani.it