La circolare congiunta n. 3/2011 ha definitivamente sancito l’obbligo della presenza sindacale per la stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale necessario per applicare la detassazione fiscale del 10% sulle somme incentivanti. La circolare, che rammenta inoltre la libertà sindacale e che sancisce che non può esserci nessun onere per terminare un contratto di lavoro è stata diffusa nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro.
Anche gli accordi collettivi che non abbiano forma scritta (“e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione”), possono concorrere a incrementi di produttività. Ciò che occorre capire se nelle realtà in cui non è previsto l’intervento del sindacato, come ad esempio microimprese o piccoli studi di professionisti, è applicabile tale beneficio fiscale. La risposta è sì!
Come funziona: datore di lavoro e dipendenti stipulano un accordo che recepisce il contratto territoriale, se l’azienda non è iscritta alle organizzazioni sindacali firmatarie verranno recepite solo alcune clausole dell’accordo territoriale. La libertà dinnanzi ai contratti è massima, ciò che viene richiesto è però celerità sul recepimento così che il beneficio sia applicabile in breve tempo e la forma scritta, in modo da comprovarne l’esistenza in caso di controlli. Non è altresì necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività. E’ bene che sia prevista la retroattività per coprire così l’intero anno 2011.
Mirko Zago