L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 18 febbraio rende noto che in caso di calamità pubblica come nel caso del terremoto, lavoratore autonomo, se preferisce, può dedurre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi
Il lavoratore autonomo, se preferisce, può dedurre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa di una calamità pubblica, nel periodo d’imposta in cui effettivamente li versa, non è obbligato ad applicare il criterio di competenza.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 18 febbraio, a un’Associazione, nell’ambito di una consulenza giuridica.