L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 18 febbraio rende noto che in caso di calamità pubblica come nel caso del terremoto, il lavoratore autonomo, se preferisce, può dedurre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi nel periodo d’imposta in cui effettivamente li versa e non è obbligato ad applicare il criterio di competenza.
Si tratta di un tema molto dibattuto soprattutto in seguito alla sospensione dei pagamenti post terremoto, concessa solo per alcune zone, successivamente prorogata.Per l’Agenzia delle Entrate la volontà è di favorire i cittadini che vivono in un periodo economicamente difficile. Quindi al contribuente vengono in sostanza date le due possibilità di seguire il principio di cassa o il principio di competenza secondo la sua convenienza. I lavoratori autonomi, nell’anno di sospensione, proprio a causa dell’evento calamitoso, potrebbero aver prodotto un reddito particolarmente basso e insufficiente per beneficiare “a pieno” della deduzione spettante, realizzando addirittura delle perdite, che le norme tributarie (articolo 8 del Tuir) non consentono di riportare negli anni successivi. In questo modo risulterebbe impossibile sfruttare il bonus o meglio lo sconto fiscale previsto.
Essendo la fruizione anticipata della deduzione una possibile fonte di danni anzichè un incentivo (in teoria sarebbe “per garantire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente”), è bene non rispettarla in casi particolari. E per questo l’Agenzia delle Entrate, individuato il problema ha preferito esplicitare la doppia possibilità data al professionista al fine di tutelarlo.
Mirko Zago