Anche i contratti a termine possono beneficiare di agevolazioni contributive qualora gli assunti siano lavoratori in mobilità. Lo esplicita una circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella quale si fa riferimento al “messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, con cui l’Inps ha reinterpretato la materia delle agevolazioni contributive per l’impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con particolare riferimento al riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dalla legge n.223/1991”.
Se il contratto a termine ha una durata superiore a 12 mesi (originaria o per proroga), nel corso del quale, prima dello scadere del dodicesimo mese, ci sia la trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione contributiva spetterà per altri dodici mesi in aggiunta a quella già fruita. In questo caso, e con un rapporto di lavoro a tempo pieno, il datore di lavoro potrà usufruire degli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 223/91: per ogni mensilità corrisposta sarò erogato un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al prestatore, nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e 36 per le aree del Mezzogiorno.