Il credito d’imposta ricerca e sviluppo e i controlli dell’Agenzia delle Entrate

La Legge 244/2006 (Finanziaria 2007) ai commi 284-289 ha introdotto un incentivo fiscale sotto forma di credito d’imposta per le imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo.

L’incentivo è pari al 10% (15% per il solo costo dei contratti stipulati con Università e Centri di ricerca che poi è salito al 40% con la Finanziaria 2008) dei costi di ricerca e sviluppo per il triennio 2007-2009: costo del personale tecnico, ammortamento dei beni strumentali, costo dei materiali di consumo per lo sviluppo dei prototipi, delle consulenze tecniche e delle spese generali.

Con l’introduzione dell’obbligo dell’invio del formulario, la concessione del credito d’imposta non è stato più un meccanismo automatico ma ha necessitato del nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo triennale per il quale alcune imprese hanno potuto beneficiare del credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il pagamento dei tributi erariali si è concluso da quasi un anno; l’Agenzia delle Entrate si è attivata per effettuare i relativi controlli formali e sostanziali, in base a quanto stabilisce la Finanziaria 2007 e il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. 18/04/2008, n. 92.

Per evitare di trovarsi di fronte a situazioni di revoca dell’agevolazione (totale o parziale) con conseguente addebito di elevate sanzioni (30% del credito d’imposta oggetto di contestazione) è bene controllare che tutto sia in ordine sotto l’aspetto formale.

La relazione sull’attività di ricerca e sviluppo deve essere firmata dal legale rappresentante della società, controfirmata da un professionista Dottore Commercialista e/o revisore dei conti, e contenere il dettaglio dei costi di ricerca e sviluppo di competenza del periodo di riferimento.
L’attività svolta da parte del personale dell’ufficio tecnico per i progetti di ricerca e sviluppo deve essere comprovata da appositi fogli di presenza firmati dai dipendenti interessati e dal legale rappresentante della società.
I costi per il materiale di consumo utilizzato, per l’attività di consulenza tecnica e per le spese generali devono essere comprovati dalle relative fatture di acquisto.

L’Agenzia delle Entrate potrà esprimere anche dei giudizi sostanziali, andando a verificare che l’attività svolta sia effettivamente attività di ricerca e sviluppo e non modifiche periodiche anche se rappresentano dei miglioramenti apportati ai prodotti, processi di fabbricazione.

Mentre gli aspetti formali della normativa sono oggettivi, e quindi difficilmente contestabili, quelli sostanziali sono soggettivi; eventuali rilievi mossi dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate potranno essere oggetto di contenzioso.

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti dal 2007 è titolare dello studio GDL Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.