Le graduatorie di ammissione ai contributi previsti dai bandi di finanza agevolata sono divise in tre categorie.
Nella prima categoria rientrano le imprese che sono state ammesse a contributo e finanziate.
Nella seconda categoria rientrano le imprese ammesse a contributo ma non finanziate per esaurimento dei fondi.
Nella terza categoria rientrano le imprese non ammesse a contributo per mancanza dei requisiti o perché la domanda presentata è carente sotto il profilo formale e/o sostanziale.
L’impresa ammessa a contributo e finanziata deve rendicontare le spese degli investimenti indicati nella domanda di partecipazione e inviare i documenti di spesa entro i termini previsti dal bando.
Ci sono dei requisiti da rispettare, pena la revoca del contributo: il livello minimo di investimento, la dimensione dell’impresa, la permanenza dei beni acquistati nell’impresa.
Il livello minimo di investimento indica l’importo di spesa che deve essere sostenuto dall’impresa entro i termini previsti dal bando. Salvo qualche eccezione, la revoca totale del contributo scatta quando l’impresa non è in grado di sostenere almeno il 70% delle spese ammesse.
Questo problema si riscontra facilmente nei bandi per progetti di ricerca e sviluppo con durata di un paio di anni. Ad esempio, consideriamo un bando che agevola il costo del personale tecnico impiegato dall’impresa per la realizzazione del progetto: quando si prepara la domanda di partecipazione al bando, l’impresa deve valutare in modo ponderato le ore previste e il costo del personale dipendente impiegato. Pertanto, diventa di fondamentale importanza fare delle corrette previsioni di spesa, per evitare di trovarsi in difficoltà durante la fase di rendicontazione.
Il secondo requisito è legato alla dimensione dell’impresa. Se il bando di finanza agevolata riguarda le piccole e medie imprese, allora l’impresa ammessa e finanziata deve mantenere questa struttura dimensionale anche nei 5 anni successivi, pena la revoca del contributo. Non è un aspetto da sottovalutare, in quanto capita sovente che l’impresa faccia operazioni di ristrutturazione societaria, andando a mutare completamente la struttura organizzativa e dimensionale.
Il terzo requisito è quello della permanenza dei beni acquistati e agevolati all’interno dell’azienda. L’impresa, infatti, può dismettere i beni acquisti e agevolati solo dopo 5 anni dal loro acquisto. Se lo fa prima, pertanto, un’eventuale verifica da parte dell’ente governativo che ha emanato il bando comporta la revoca parziale o totale del contributo.
Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova
Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti dal 2007 è titolare dello studio GDL Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.