All’interno del gruppo societario assistiamo ad un’attività di direzione o di coordinamento da parte di una prima società denominata “controllante” nei confronti di un’altra o di altre società, denominata/e “controllata/e”.
Per direzione intendiamo la capacità in astratto ed in concreto, da parte di una società, di influenzare l’operato di altra società; tale potere può essere esercitato attraverso la detenzione della maggioranza dei voti in assemblea.
Invece, quanto la controllante è in grado di esercitare un’influenza dominante, all’interno dell’assemblea della controllata, si parla di controllo e non di direzione; si configura la situazione di controllo anche in tutte quelle circostanze in cui, la società holding è in grado influenzare le decisioni della controllata, attraverso singoli accordi contrattuali con essa.
La società controllante e quella controllata, pur in presenza di una situazione di controllo o di direzione, restano, enti giuridicamente autonomi e distinti, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale. Esse godono pertanto di autonomia patrimoniale, rispondendo ognuna con il proprio patrimonio, senza che via possa essere alcuna forma di responsabilità reciproca, di solidarietà o di confusione patrimoniale (con l’eccezione che, per quanto riguarda i crediti dei terzi o dei soci, i creditori della controllata sono liberi di agire contro la società madre nel caso in cui non siano stati soddisfatti preventivamente dalla società controllata. Risponde in solido con la capogruppo anche chi, con il suo comportamento, abbia preso parte all’evento che ha danneggiato il socio o il terzo).
Ove però, la controllante venga sottoposta ad amministrazione controllata, la legge contempla una disciplina unica applicabile a tutte le società del gruppo; in tal caso l’amministrazione controllata, può estendersi anche alle società controllate, che si trovino in condizioni di insolvenza, indipendentemente dal fatto che queste ultime possiedano i requisiti di legge per l’ammissione.
Ove una società decida di costituire una “partecipata“, sarà necessario che la nuova società, abbia quanto meno un socio esterno, al fine di evitare che alla neo-costituita venga applicata la disciplina prevista per le società uni-personali.
Anche sotto il profilo dei rapporti con i propri dipendenti le società del gruppo restano distinte, ed ogni società intrattiene apporti esclusivamente con i propri dipendenti. Gli obblighi della singola società datrice di lavoro, nei confronti dei dipendenti, non si estendono alla capogruppo o viceversa, ad eccezione del caso in cui non venga accertato in sede giudiziaria, che sono state poste in essere violazioni di legge, tese a fare apparire frazionato in distinti rapporti, un rapporto di lavoro sostanzialmente unico.
Da un punto di vista tributario e fiscale, il D.P.R. 602/73 (articolo 43 ter), statuisce che, si intendono controllate, quelle società le cui quote sono possedute da altre società per una percentuale superiore al 50 % del capitale sociale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. L’appartenenza al gruppo societario fiscale consentirà di compensare le obbligazioni fiscali tra le varie società del gruppo e di effettuare la compensazione ai fini IVA.
Pur nella distinzione ed autonomia patrimoniale sancita dalla legge, è evidente che le società di un gruppo, sotto un profilo funzionale, possano esercitare, di fatto, un’unica impresa, dando luogo, spesso, ad una coincidenza tra l’interesse comune del gruppo e l’interesse individuale delle singole società del gruppo.
La cooperazione tra le società del gruppo, si esplica anche in materia di accesso al credito; accade spesso, che le società controllate, specie se neo – costituiti o con un eseguo patrimonio, possano incontrare difficoltà nell’ottenere forme di finanziamento da parte di istituti di credito. Tale ostacolo viene ovviato ricorrendo alle cosiddette lettere di patronage, ossia delle richieste con dichiarazione di impegno e assunzione di responsabilità, attraverso cui, la holding si rivolge ad una banca per favorire la concessione di un finanziamento a beneficio della controllata.
I rapporti tra società del gruppo si manifestano altresì, attraverso attività di scambio di merci, servizi e prestazioni reciproche, ricorrendo a prezzi e condizioni di vantaggio rispetto alle tariffe normalmente applicate nei confronti di interlocutori commerciali terzi.
L’articolo 2497 quinquies del codice civile, affronta uno spinoso problema che riguarda i rapporti contrattuali di tipo finanziario, tra le società del gruppo; si tratta dei cosiddetti “finanziamenti intra societari” che ricevono una disciplina specifica ove siano stati concessi in un momento in cui, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria delle società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il rimborso dei finanziamenti tra società del gruppo è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se, avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
In materia di adempimenti amministrativi, la società capogruppo ha l’obbligo di indicare nel bilancio i suoi rapporti con la controllata e di depositare una copia dell’ultimo bilancio della controllata nella sede sociale unitamente al bilancio della holding, nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la relativa approvazione e fino a quando il bilancio non venga approvato. D’atro canto, la società controllata è obbligata ad annotare nel proprio conto economico, nello stato patrimoniale e nella relazione sulla gestione, i suoi rapporti con la casa madre ed indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è sottoposta a direzione da parte di altri soggetti (è prevista l’iscrizione presso il Registro delle Imprese in un’apposita sezione). Gli amministratori della controllata sono altresì tenuti ad indicare in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle holding e nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con la holding e l’effetto che l’attività della società madre ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale.
Sotto il profilo amministrativo e gestionale, la legge stabilisce che i membri dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo o i dipendenti della controllata non possono rappresentare i soci della società madre nelle relative assemblee né possono esprimere il diritto di voto (art. 2372 comma 4 c.c.).
Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.