Il procacciatore d’affari è per certi versi una figura affine a quella dell’Agente di Commercio, entrambe le figure prestano la propria opera per agevolare il collocamento dei prodotti o dei servizi dell’impresa, per formare, ampliare e mantenere la clientela. A differenza dell’Agente di Commercio, che è collaboratore professionale dell’imprenditore, il procacciatore non è legato da alcun rapporto stabile e continuativo con l’impresa, ma svolge l’attività spesso in modo occasionale, essendo libero di procurare o meno gli affari, portando gli stessi ora ad un impresa ora ad un’altra secondo il proprio tornaconto. La figura del procacciatore la troviamo descritta nell’articolo 2222 cod.civ. , dove si definisce procacciatore di affari occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”
In questo post vogliamo provare a semplificare e schematizzare le principali caratteristiche contabili, fiscali e previdenziali che in qualche modo inquadrano la figura del procacciatore di affari.
- REGOLAMENTAZIONE: contratti atipici – nessuna disciplina
- ISCRIZIONE ALBO O RUOLO: non prevista
- ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: sì
- INQUADRAMENTO CON LA SOCIETÀ: lettera di procacciamento affari
- ISCRIZIONE UFFICIO IVA: consigliata (se attività continuativa).
- CODICE ATTIVITÀ: 46.19.02 (consigliato)
- DEFINIZIONE RICAVI: provvigioni
- DETRAZIONI IVA: spese di gestione, autovettura e costi relativi
- DETRAZIONI IRPEF: spese di gestione inerenti l’attività
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: il 19,59% sul reddito con minimo di 2.671 Euro
- CONTRIBUTO ENASARCO: non previsto
- CONTRIBUTO FIR: non previsto
- INDENNITÀ CLIENTELA: non prevista
- DEFINIZIONE DELLA ZONA: non prevista
- SCIOGLIMENTO INCARICO: nessun periodo di preavviso