Novità importantissima dalla Corte di Cassazione, che con le sentenze depositate lo scorso 13 ottobre 2010 (n. 21122, 21123 e 21124), in relazione all’assoggettabilità o meno al tributo regionale Irap ad un tassista, ad un coltivatore diretto e ad un artigiano afferma che se il piccolo-imprenditore è oggettivamente sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all’Irap.
Seguendo il filone già iniziato con l’esenzione dall’Irap per gli Agenti di Commercio e Promotori finanziari (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma, la Corte di Cassazione, sottolinea che la non sussistenza del requisito dell’organizzazione autonoma deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile, secondo cui l’attività professionale viene organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
Titolo II – Del lavoro nell’impresa | Capo I – Dell’impresa in generale | Sezione I – Dell’imprenditore | Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Le tre sentenze della Corte di Cassazione affermano perciò che il piccolo imprenditore deve ritenersi esentato dall’assoggettamento all’Irap quando la sua attività non è autonomamente organizzata.