Come ben noto, gli Agenti di Commercio sono tenuti al versamento obbligatorio di due contributi previdenziali: contributi INPS e contributi ENASARCO.
Trattandosi di contributi previdenziali questi non sono direttamente imputabili al reddito d’impresa, in quanto sono di natura personale ed in alcun modo derivanti da attività commerciali. Ciononostante, è possibile il loro recupero fiscale. I contributi previdenziali INPS ed ENASARCO fanno parte del reddito complessivo e pertanto vanno inseriti nel quadro degli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello unico). Infatti, secondo quanto prescritto dal Testo unico delle imposte sui redditi (art. 10, comma 1, lettera ‘e’) i contributi previdenziali ed assistenziali veraati in ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono dal reddito complessivo della persona fisica. I documenti giustificativi sono rappresentati, per i contributi INPS, dalle distinte di versamento (modello F24), pagate alle scadenze previstee per i contiributi ENASARCO, da una dichiarazione di versamento resa dalla casa mandante (tale dichiarazione non è obbligatoria). Ci teniamo a precisare che la deducibilità fiscale dei contributi previdenziali è possibile solo per i contributi effettivamente pagati nell’anno.
Ma cosa succede se l’Agente è una società? In questo caso, per i soli soci in possesso dei requisiti e illimitatamente responsabili sono a carico della società stessa e non dei singoli soci, per cui non costituiscono onere deducibile dei soci, ma componente negativo di reddito della società.