E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:
1. Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;
2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
3. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.