La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.
Con l’approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.
Un’ultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dell’art. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto l’acquisto e l’importazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).
Tale modifica conferma il principio per cui l’imposta relativa alle predette prestazioni, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
E’ tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con