Caro contribuente, se hai commesso errori nella compilazione del 730/2010, hai una chance per rimediare. Entro il prossimo 25 ottobre 2010 si possono correggere gli errori commessi a proprio svantaggio nel modello 730/2010 presentando il modello 730 integrativo ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Il modello 730 integrativo è destinato ai contribuenti che hanno riscontrato nella propria dichiarazione degli errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Tale modello va utilizzato anche nel caso in cui ci si accorga che erano incompleti o imprecisi i dati di identificazione del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.
Ma come si prepara un 730 integrativo? Il dichiarante che si rende conto di non aver indicato nel modello originario oneri deducibili o detrazioni (di conseguenza, si è determinato il pagamento di un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta o la riscossione di un credito inferiore a quello spettante) oppure si accorge di aver trascritto dei dati sbagliati (esclusi quelli relativi al sostituto che eseguirà il conguaglio) che non modificano la liquidazione delle imposte, dovrà compilare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio.
I documenti da presentare si limitano alla sola documentazione necessaria all’intermediario per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata, nel caso in cui sia lo stesso a cui ci si è rivolti per il 730 originario; se l’assistenza era stata prestata, a suo tempo, dal sostituto d’imposta o da un altro Caf o un altro professionista abilitato, occorre esibire ex novo tutta la documentazione.
Se invece il contribuente si accorgesse di aver commesso errori nell’inserimento dei dati utili a identificare il sostituto che deve procedere al conguaglio, nel 730 integrativo dovrà inserire il codice 2 nella relativa casella.
Il codice 3, infine, va utilizzato quando il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni sia in relazione ai dati identificativi del sostituto d’imposta sia riguardo agli oneri, che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la dichiarazione originaria.