Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19136-10), la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso una circolare con la quale esamina come e quando una crisi aziendale possa essere definita tale e quali possano essere gli elementi che identificano tale fenomeno di criticità, tali da escludere l’applicazione dell’accertamento da studi.
“Ad esempio, una riduzione significativa del margine operativo lordo (Mol) – spiega la circolare della – in presenza di una riconversione produttiva, potrebbe non essere necessariamente significativa di una crisi in atto. Solo negli anni successivi il permanere di risultati negativi comproverebbe la crisi dovuta, ad esempio, alla necessità, nell’anno in cui il Mol ha iniziato a contrarsi, di riconvertire la produzione a causa del crollo del mercato di riferimento per i più svariati motivi (superamento tecnologico del prodotto, ingresso nuovi concorrenti maggiormente organizzati)”. Dunque, basarsi solo sul risultato del Mol, dicono gli esperti, potrebbe esporre il contribuente ad accertamento da parte dell’agenzia delle entrate.
Invece il fenomeno della crisi aziendale è da giudicarsi presente, dicono ancora i Consulenti del lavoro,”in tutte le ipotesi di sospensione dell’attività”. “Una sospensione che non sia meramente occasionale -si legge nel testo della circolare- o programmata dell’attività aziendale, costituisce evidentemente una condizione di non normalità nell’esercizio delle attività medesima, che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici”. Dunque, “quando la crisi di impresa si manifesta mediante una sospensione delle attività produttiva -riassumono i Consulenti- è da ritenersi che ci si trovi di fronte ad una evidente situazione di esclusione dell’applicazione degli studi di settore, tale da consentire in via preventiva, in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, di avocare l’ipotesi di esclusione”.
Tuttavia raccomandano gli esperti, per mettersi al riparo dalla scure del fisco, è bene munirsi “di elementi di prova ineccepibili”. Anche in caso di presenza di cassa integrazione. “Quando la sospensione dell’attività d’impresa determina l’ammissione alle procedure di cig, cigs o di licenziamenti collettivi e di mobilità -dicono i Consulenti- la situazione di criticità che perfeziona l’ipotesi di esclusione dagli studi di settore, è valutata ed accertata, nelle opportune sedi, dagli Enti a ciò demandati”. Solo in presenza di tale accertamento, è possibile l’esclusione dagli studi di settore.
Fonte: Lab-Italia – AdnKronos