L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 detta le istruzioni operative agli uffici per la gestione del contenzioso pendente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione.
In particolare la circolare prende atto che per le “attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” ed in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia Irap bisogna tenere conto dell’orientamento della Corte di Cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.
La circolare dell’Agenzia quindi prende atto che per gli agenti di commercio e promotori finanziari la Corte di Cassazione distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra impresa nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una autonoma organizzazione, e per l’attività di agente di commercio diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.
L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un agente o procacciatore o promotore finanziario che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui può essere escluso dall’applicazione dell’Irap nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.
Questo principio quantitativo potrà essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice Civile.
Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di: affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi); rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.
In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’Irap.