Tra gli enti non commerciali si distinguono le associazioni, tra le quali fanno parte le associazioni sportive dilettantistiche, oggetto di questa trattazione, a cui sono assegnate ancora più rilevanti benefici fiscali. Tali agevolazioni sono previste solo in relazione alle attività rese all’interno della vita associativa, mentre quelle rivolte a terzi esterni, diversi da associati o partecipanti, restano escluse.
I benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche consistono nell’escludere da tassazione:
– le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici, purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali, ossia all’oggetto sociale dell’ente, aventi cioè carattere non commerciale( in questo senso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non possono beneficiare dell’agevolazione);
– la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci, dietro corrispettivo, se le stesse vengono cedute prevalentemente agli associati.
Mentre devono sempre essere considerate commerciali, anche se attuate nei confronti dei partecipanti o associati, le seguenti attività:
– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
– somministrazione di pasti;
– erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
– prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
– prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
– gestione di spacci aziendali e di mense;
– organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
– gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
– pubblicità commerciale;
– telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.