La regola generale prevede che il soggetto debitore dell’Iva sia colui che cede beni o presta servizi. Questa disciplina sconta un’importante deroga negli acquisti intracomunitari, per i quali il soggetto debitore d’imposta diventa l’acquirente (meccanismo del reverse charge).
L’operatore italiano che acquista beni da un soggetto residente in un altro Paese UE:
– riceve fattura senza Iva;
– integra la fattura ricevuta inserendo l’Iva nazionale;
– registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
In questo modo l’operazione diventa neutrale per il soggetto italiano. L’imposta sarà applicata quando, a sua volta, quest’ultimo provvederà a rivendere il bene in ambito nazionale, infatti emetterà fattura con IVA e verrà così ad assumere il reale ed effettivo debito d’imposta.
Nel caso opposto, quando il soggetto italiano cede un bene a un soggetto residente in un altro Stato membro:
– l’italiano emetterà fattura senza Iva ma dovrà compilare e trasmettere il modello Intrastat.
Questo meccanismo a partire dal 2010 vale anche per le prestazioni di servizi, con la conseguenza che il modello Intrastat dovrà essere compilato e inviato anche per l’acquisizione di servizi.