La normativa prevede l’intervento da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, il quale predispone un certificato di asseverazione che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge.
Il tecnico abilitato deve essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali, ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari.
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, nell’ipotesi in cui vengano utilizzati beni, con determinate caratteristiche energetiche, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sull’installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione fornita dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate, oppure esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici che il proprietario dell’edificio deve depositare presso le Amministrazioni competenti, in due copie, assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
In caso di sostituzione di finestre, le quali includono anche gli infissi, alla certificazione del produttore non devono essere più allegate le certificazioni di conformità alla normativa europea dei singoli componenti.
Attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazioni o qualificazione energetica include i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
La predisposizione di tale attestato prevede l’utilizzo delle procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 Ottobre 2005.
Se risultano assenti le sopra menzionate procedure, il tecnico abilitato predispone ed assevera un attestato di qualificazione energetica elaborato secondo lo schema riportato in allegato, alla lettera A, del Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007.
Il comma 24, lettera c), della Finanziaria 2008, ha soppresso, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’obbligo di far predisporre da un professionista abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, con riguardo solamente agli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualunque struttura, pubblica o privata.