Il Dpcm 1° aprile 2010 ha fissato i termini dei flussi di ingresso per lavoro stagionale per il 2010, autorizzando 80mila lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato stagionale e 4mila permessi per motivo di lavoro autonomo.
Il ministero dell’Interno, con nota protocollo n. 8809/2010, ha precisato che i lavoratori coordinati e continuativi e quelli a progetto sono esclusi dai flussi d’ingresso per il 2010. I titolari di contratti di collaborazione non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo.
I nuovi visti sono riservati soltanto a: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da Paesi extra Ue che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
Pertanto, è escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (co.co.co. e co.co. pro.).
Inoltre, il rilascio del visto d’ingresso a favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo se la società di destinazione del lavoratore in Italia risulta attiva in Italia da almeno 3 anni. L’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie all’attività da intraprendere, rilasciata dalla Camera di commercio, non può risultare inferiore a 4.962,36 euro.