È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio il decreto legislativo n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Il decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale. Il decreto entra in vigore a partire dal 3 agosto 2010.
Che cos’è l’atto notarile informatico?
È il risultato di un procedimento apparentemente semplice ma in realtà sofisticato dal punto di vista tecnologico. Non si tratta solo di documenti firmati digitalmente dalle parti e dai notai, ma di documenti di cui viene garantita la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano anche la fruizione. In tal modo il notaio garantisce la sicurezza giuridica con le medesime modalità anche nel mondo del documento informatico.
Diventa così possibile:
- utilizzare l’atto notarile informatico per gli atti relativi all’acquisto casa, al mutuo o la costituzione di società;
- eliminare la carta nella fase di redazione e, in particolare, nella “conservazione” degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale, che diventerà indubbiamente più semplice ed efficiente grazie al formato digitale.
fonte: Consiglio Nazionale del Notariato