Lo scorso 16 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (sent. n. 14499 del 16 giugno 2010) in merito ai ritardi dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, a seguito di questa sentenza, se il Fisco ritardatario ha causato danni al contribuente, da oggi questi potrà rivalersi presentando istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.
Articoli correlati
Passaggio generazionale azienda e neutralità fiscale
Al fine di favorire la continuità aziendale il legislatore ha previsto delle agevolazioni per il passaggio generazionale […]
Il professionista che impiega un apprendista part-time, dovrà pagare l’Irap
Avere un apprendista part-time presso il proprio studio professionale, vuol dire avere un’attività autonomamente organizzata, con la conseguenza che il titolare dello studio dovrà pagare l’IRAP. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione […]
Stipendio in nero? Il lavoratore ci paga le tasse
Lo sostiene un parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro […]