Lo scorso 16 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (sent. n. 14499 del 16 giugno 2010) in merito ai ritardi dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, a seguito di questa sentenza, se il Fisco ritardatario ha causato danni al contribuente, da oggi questi potrà rivalersi presentando istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.
Articoli correlati
Cartelle esattoriali: gli eredi non pagano le sanzioni, a dirlo è la Cassazione
Importante pronuncia della Corte di Cassazione: le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi che restano debitori della sola imposta principale […]
IMU sui ruderi: ho un immobile inutilizzabile, devo pagare l’IMU?
Si deve pagare l’IMU sui ruderi? In quale caso un immobile viene considerato rudere o unità collabente? Ecco le risposte che tutti cercano […]
Agevolazioni prima casa, si perdono se la residenza non viene trasferita
Agevolazioni prima casa: i benefici fiscali sono revocati se la residenza non è trasferita entro 18 mesi. A dirlo è la Corte di Cassazione […]