Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare del 28 maggio 2010, ha chiarito il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, introdotto in Italia con il Decreto Legislativo del 9/11/2007, n. 206 (con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE).
Il riconoscimento al titolo viene dato a tutti i cittadini – comunitari ed extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano e che hanno ottenuto, in un Paese diverso dall’Italia, un titolo professionale o che vantino un’esperienza esercitata per un congruo numero di anni.
Richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel settore di attività cui è interessato, il cittadino deve inviare (raccomandata a/r) al Ministero l’apposita domanda. La disciplina normativa prevede che il procedimento si concluda entro quattro mesi dall’acquisizione della documentazione completa, mediante l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo; questo verrà predisposto previo parere espresso dall’apposita Conferenza di Servizi, convocata periodicamente per l’esame delle istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente.