Per agevolare la libertà economica si può cambiare anche la Costituzione.

Nella relazione annuale al Parlamento anche il Garante della concorrenza, Antonio Catricalà, ha espresso il favore dell’Autorità per le recenti dichiarazioni del Governo sulla volontà di aprire una nuova stagione di liberalizzazioni utili a favorire la nascita, lo sviluppo e la gestione delle piccole imprese. Così, per favorire una maggiore libertà economica, anche l’Antitrust ha espresso parere positivo alla modifica degli articoli 41 e 118 della Costituzione. Secondo l’Antitrust quello che ci vuole per lasciarsi la crisi alle spalle è un’iniezione di dosi massicce di concorrenza.

Quali sono gli articoli che dovrebbero essere modificati?

TITOLO III – Rapporti Economici – Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

 

TITOLO V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni – Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.