L’Agente di Commercio che per svolgere la propria attività lavorativa affitta un ufficio, potrà dedurre integralmente i fitti passivi sostenuti, l’Iva (se il proprietario dell’immobile emette fattura) ed anche le spese di luce, telefono, riscaldamento, manutenzione, pulizia. Se l’Agente acquista un ufficio per utilizzarlo esclusivamente a fini lavorativi, la deduzione non sarà relativa ai canoni di locazione, bensì della rendita catastale.
Ma se l’Agente lavora da casa, cosa può dedurre?
Secondo l’art. 64 comma secondo del Dpr 917/86, potrà essere dedotto il 50% di tutte le spese sostenute: fitti passivi, Iva, spese di gestione e manutenzione. Ovviamente per dedurre al 50% occorre che l’Agente non abbia in contabilità le spese di gestione di altri uffici. Stesso discorso se l’Agente è proprietario dell’immobile in cui vive e lavora: potrà dedurre il 50% della rendita catastale. In realtà però dobbiamo dire che la percentuale del 50% per la deduzione delle spese, è una semplificazione che abbiamo fatto al fine di rendere di immediata comprensione il tema trattato. Infatti, se rimane valida la deduzione del 50% sull’affitto o sulla rendita catastale, per quanto riguarda tutte le spese sostenute per i servizi e la gestione dell’immobile, andrebbe fatta una ripartizione delle spese in base alla porzione di appartamento destinata all’attività lavorativa. Per cui se ad esempio un Agente occupa il 35% della propria abitazione, per svolgere l’attività lavorativa, la deduzione delle spese quali luce, riscaldamento, spese condominiali, etc. saranno deducibili in misura del 35%. Quindi la deduzione delle spese per un appartamento utilizzato promiscuamente per vita privata e lavoro è proporzionale allo spazio dedicato all’attività lavorativa.