Secondo la Corte di Cassazione (n° 1351 del 4 giugno 2010) la polizza assicurativa che il datore di lavoro stipula per eventuali infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, è un’assicurazione normale contro i danni ed è regolata dall’articolo 1891 del Codice Civile, in quanto tale l’indennizzo non è soggetto al regime dei crediti di tipo previdenziale o assistenziale.
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