Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (26 – 30 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end e buona festa dei lavoratori!
- La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 della sesta sezione penale depositata il 26 Marzo, ha stabilito che nella determinazione del tasso d’interesse usurario rientra anche la commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha interpretato l’art’644 del codice penale che prevede di considerare rilevanti ai fini dell’usura “tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con un suo uso del credito” stabilendo che tra questi oneri rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Inoltre nella Sentenza è stata fornita un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto che non è un interesse in senso tecnico ma piuttosto un onere in relazione allo “scoperto di conto corrente”.
- Se il collaboratore a progetto non riesce ad ultimare il lavoro assegnatogli, il compenso stabilito in funzione del progetto, può essere ridotto proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro eseguito (questo però deve essere previsto nel contratto). Lo stesso vale nel caso in cui la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
- L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l’acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo.
- Secondo la sentenza n. 9916 del 26 Aprile 2010 della terza sezione civile della Cassazione si è stabilito che il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per il 50 % delle sanzione inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest’ultimo.
- Se il valore di mercato di un bene è notevolmente più elevato del prezzo dichiarato, può essere negata la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo di cessione dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, si può anche essere soggetti ad una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).