Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate durante questa settimana (24 – 28 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!
- la sentenza n. 12246/2010 della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa va riconosciuta a prescindere dalla loro inerenza a costi specifici e funzionali all’attività dell’impresa. In questo senso si era espressa anche la sentenza n. 1465/2010, che affermava che è precluso all’amministrazione finanziaria e all’imprenditore dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi. Questi, infatti, devono essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata.
- l’agevolazione prevista dalla Tremonti-ter è utilizzabileda tutti gli imprenditori anche ai fini Irpef, indipendentemente dal regime contabile utilizzato.
- i Revisori Contabili non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Infatti l’attività di revisore contabile, secondo il Ctp di Novara (sentenza n. 4/1/2010), rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale perchè non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap.
- la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale (sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010). Inoltre, secondo questa sentenza non conterebbe che gli immobili distintamente iscritti in catasto, siano di proprietà di soggetti diversi. Tuttavia, la tesi dei giudici della Cassazione si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 6/2002.
- nel testo dela manovra correttiva esaminata lo scorso 25 maggio, si legge che in caso di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, queste dovranno essere pagate entro il termine del ricorso, in caso contrario verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. L’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà esecutivo e conterrà l’intimazione ad adempiere, per cui non sarà più seguito dalla cartella di pagamento.