Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (17 – 21 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!
- L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille. Si tratta di più di 55mila possibili destinatari tra: enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato che vogliono essere inseriti nell’elenco del 5 per mille, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
- Le società di capitali, possono dedurre le sanzioni civili o amministrative a patto che rispondano al principio di inerenza. Questo è quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Il principio di inerenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008).
- la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
- secondo l’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 , a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, le imprese ed i professionisti, possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
- la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
- l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio chiarisce che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Per questo anche l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Ovviamente deve valere sempre il principio di inerenza all’attività d’impresa o professionale.